E’ arrivata nella notte la conferma che il 16 marzo 2020 non dovrà essere effettuato nessun pagamento fiscale o contributivo in scadenza. Ogni adempimento tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 è sospeso, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva. Le sole comunicazioni da inviare entro fine marzo saranno quelle legate alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che devono comunicare i dati degli oneri detraibili.
E’ previsto alle ore 10.00 di oggi il Consiglio dei Ministri che adotterà il c.d. Maxi Decreto Emergenza Coronavirus per il quale è inoltre prevista in giornata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le misure principali prevedono il rinvio al 31 maggio 2020 per imprese, professionisti, artigiani, commercianti con fatturato fino a 2 milioni di euro degli adempimenti fiscali e contributivi.
Per tutti gli altri contribuenti il pagamento è congelato fino a venerdì 20 marzo, giusto il tempo di riscrivere e ristampare le deleghe di pagamento.
Per le famiglie è invece rimandato al 10 giugno il versamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.
Meccanismo di tutela molto simile è introdotto per il settore del turismo, ma senza vincolo di fatturato di 2 milioni e che si estende anche ai settori dello sport, palestre incluse, dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione, alle terme e alle fiere. La sospensione per questi riguarda le ritenute alla fonte, i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail.
Si sottolinea che, allo stato dovrebbe trattarsi di solo rinvio, senza alcuna applicazione di interessi e sanzioni.
La sospensione comporta dunque uno slittamento al 31 maggio con la possibilità di un pagamento unico o dilazionato in cinque rate.
Il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
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